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Acrylic on Board
Work in Progress
Background still needs work and the odd bit of tweaking. Almost there
About 4 years after the old Parcelforce building was demolished and about 2 since construction work was started, this apartment block is crawling towards completion. The development is not to everyone's liking though, being so tall.
Scaffolding #58 for the Treasure Hunt
Depiction of artists and their progression. Or at least, that's how I started out. Blalfhaffadkjaf this sounded/looked good in my head, except when I started doodling blah flowers it started to look kiddy. BLap.
Progress shots of Greg Reid and Dane Storrusten as we were building this unique piece of multi-media art for Ruinart, the renowned French champagne house in the Champagne region of Reims. This piece will be exhibited at Art Basel in Miami Beach. After its run there, it travels to New York Museum of Arts and Design where it will go to auction. Proceeds go entirely to emerging artist programs.
Making progress on the driveway, about halfway to the road at the end of day 1 of the storm. The drifts are up to 5 feet. Cheektowaga, NY 11-18-14
Here's a side-by-side comparison of what the county and state have done to our landscape this year. On the left is a shot of the roadside at the curve in front of our home taken last fall. On the right, the same view taken about three weeks ago.
The county of Allamakee and the State of Iowa (in their infinite wisdom) deemed it necessary to "improve" the road we live on. They bulldozed a full 25 feet off the end of that beautiful old slope and left us with a highly erodible, bare scar on what used to be that hillside. It is like this along the entire 8 miles of what used to be one of the most beautiful roads in the area. They told us it was necessary to "make the road straighter and safer". What they didn't tell us was how they planned to rape the entire area.
We used to have more than 30 species of wildflowers that bloomed all season long along this road. Now, after they have "improved" things, we have only three types of grasses and one flowering plant (Birdsfoot Trefoil), and it's not even a native! With the loss of native habitat, we also lost Orioles, Thrushes, Scarlet Tanagers, Goldfinches and any number of songbirds.
They will eventually pave this gash in the landscape allowing people to drive faster and more recklessly year-round. With that, we will likely see an increase in accidents. With more traffic, we will probably see more litter. And we will likely lose many more "barn cats" due to careless driving.
But then, what do I know? I am not an overpaid engineer sitting on my soft butt in an office somewhere approving projects based only on their paperwork. I just live here.
If this is "progress", they can have it.
Image © Jeff Abbas - 2010/2011
Please do not reproduce without express permission.
Print available on request via Flickr Mail
La perdita cognitiva è, inevitabilmente, anche la perdita progressiva della capacità di auto proteggersi.
Proteggersi non è solo prendere correttamente le medicine, vestirsi con gli abiti adeguati, non perdere la strada di casa. Proteggersi è anche gestire i propri beni e prendere decisioni importanti per la propria cura.
La gestione dei beni economici pone i familiari in una situazione di imbarazzo: la sensazione di "rubare i soldi" del proprio caro è spesso vissuta con molta fatica. E' un percorso difficile ma inevitabile quello che li porterà a capire che l'utilizzo, in coscienza, dei beni del malato per la cura dello stesso è uno dei passi inevitabili e necessari per veramente tutelarlo e proteggerlo. Molte le testimonianze di familiari gravati da situazioni antipatiche in cui alcune persone "approfittano" della confusione del malato, o semplicemente non la comprendono, ad esempio proponendogli e facendogli sottoscrivere contratti di acquisto, da cui è impossibile recedere.
Anche dal punto di vista medico la situazione può diventare difficile: alcuni interventi, soprattutto d'urgenza, richiedono uno specifico permesso per essere attuati e spesso un familiare, se non in possesso delle qualità giuridiche, non può farlo. Si mette così a rischio la salute del malato che, facilmente, non sarà in grado di comprendere la situazione e firmare un permesso a procedere con le cure necessarie.
LA CAPACITA' DI PROTEZIONE SECONDO IL CODICE CIVILE
Il Codice civile prevede alcune misure di protezione dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia, che sono pertanto applicabili anche alle persone malate di Alzheimer.
La capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti, potestà, obblighi e doveri: è riconosciuta dalla legge ad ogni persona fisica vivente e si acquisisce con la nascita. Di conseguenza anche i neonati, i minorenni o gli incapaci possono essere titolari, ad esempio, del diritto di proprietà di un bene.
Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, vale a dire l’idoneità del soggetto a manifestare la propria volontà per acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e compiere atti giuridici. La capacità di agire si acquisisce con la maggiore età (cfr. art. 2 codice civile) e si conserva di regola fino alla morte. Tale capacità è strettamente legata all’idoneità del soggetto di curare i propri interessi.
Nel caso di una persona affetta dal morbo di Alzheimer, mentre conserva la capacità giuridica, con il decorso della malattia viene a trovarsi in una situazione di infermità che la rende incapace di provvedere ai propri interessi e alla sua condizione di ammalato; perde di fatto la sua capacità di agire.
Sono spesso i familiari a provvedere per conto del malato, assumendo il ruolo di “tutori informali”. Ma tale ruolo non è riconosciuto dal punto di vista giuridico; di conseguenza potrebbero non poter compiere validamente un atto necessario alla persona malata.
QUALI STRUMENTI DI PROTEZIONE CI METTE A DISPOSIZIONE LA LEGGE?
Oltre ai classici istituti di interdizione ed inabilitazione, l’ordinamento ha previsto recentemente una nuova misura di protezione in favore delle persone prive in tutto od in parte di autonomia:
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.” (G. U. n. 14 del 19.1.2004).
Tale legge dispone che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il domicilio.
La finalità della legge è quella di tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente e di limitare quindi il ricorso agli istituti tradizionali (interdizione ed inabilitazione) più invasivi. Si tratta di una figura che abbia funzione non tanto “sostitutiva” ma di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e nemmeno in un ambito di categoria predefinita (inabilitazione), ma solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza vicariante.
Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana.
Il procedimento di nomina
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (con una procedura semplificata e senza spese giudiziali) su ricorso del beneficiario medesimo (ossia il malato) ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del pubblico ministero.
Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver sentito/visto personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e i suoi familiari.
Il decreto di nomina deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno e la durata del suo incarico, l’oggetto dell’incarico e gli atti che quest’ultimo ha il potere di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Il Giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del codice civile e cioè le fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque di informazione al pubblico ministero.
Compiti dell’amministratore di sostegno
Il Giudice tutelare, nel suo provvedimento, individua e definisce gli atti che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza dell’amministratore, l’oggetto dell’incarico e i limiti della spesa, di modo che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal Giudice all’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. Inoltre, la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”, con evidente tutela della dignità del beneficiario.
L’ufficio di amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci anni.
Responsabilità dell’amministratore di sostegno
All’amministratore di sostegno si applicano le norme relative alla responsabilità del tutore e all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti. Queste disposizioni hanno lo specifico scopo di garantire la conservazione del patrimonio del beneficiario e la cura adeguata alla sua patologia. L’amministratore di sostegno, del resto, non agisce con piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve tener conto e della cui volontà non può prescindere, oltre che con il Giudice tutelare per alcune decisioni più importanti.
Illustrazione di Andrea Cugini - Art Director Laura Tartaglia
An absolute masterpiece of motor car preservation is this 1901 four seater, made by The Progress Cycle Co. of Coventry and registered M 115.
This priceless example of the 500 made by the company is believed to be one of only two remaining today.
It is seen here making good progress on a sunny but obviously very cold morning.
Copyright © 2012 Terry Pinnegar Photography. All Rights Reserved. THIS IMAGE IS NOT TO BE USED WITHOUT MY EXPRESS PERMISSION!
on flower shop. This one will be green in terms of selling locally grown flowers and avoiding non recyclable plastic.
To show the lemon creeping onto her backplate and left ear. Otherwise the blackplate is free from yellowing.
Today's progress - now drying for next additions.
Working out ideas:
www.youtube.com/watch?v=Z6b6fmAXNac
The video is jumpy!!
See more process pics of "Bonfire" woodcut here: www.flickr.com/photos/tugboatprintshop/sets/7215762339460...