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París, donde reina la moda, es la cuna de la alta costura y se ha convertido en la capital mundial de la moda. |Marta Santacana Gri

New on TikTok: Oggi un grazie va a tutti quelli che hanno partecipato al corso sul diritto a presentare domanda di protezione e sui limiti organizzativi delle Questure. Un incontro breve ma densissimo: domande chiare, casi pratici, e soprattutto la consapevolezza che il nostro lavoro vive dentro le procedure, non fuori. Continuiamo così: formazione essenziale, concreta e orientata al futuro, senza perdere il rispetto per come le cose sono sempre state fatte. Ci vediamo al prossimo appuntamento. ift.tt/0livJEt Oggi un grazie va a tutti quelli che hanno partecipato al corso sul diritto a presentare domanda di protezione e sui limiti organizzativi delle Questure. Un incontro breve ma densissimo: domande chiare, casi pratici, e soprattutto la consapevolezza che il nostro lavoro vive dentro le procedure, non fuori. Continuiamo così: formazione essenziale, concreta e orientata al futuro, senza perdere il rispetto per come le cose sono sempre state fatte. Ci vediamo al prossimo appuntamento.

New on TikTok: Title of the episode: Dublin transfers and information obligations: the Rome Court annuls the transfer to Slovenia (General Docket Number 37474 of 2025) Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast “Immigration Law”. Today I examine a decision of the Court of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, issued on the eighteenth of November two thousand twenty-five, in the proceeding entered under General Docket Number 37474 of the year 2025. The decree concerns the challenge brought against the decision of the Dublin Unit of the Ministry of the Interior, which had ordered the transfer of the applicant to Slovenia. The Court upheld the appeal, noting a failure to comply with the information obligations laid down in Articles four and five of Regulation (EU) number six hundred and four of two thousand thirteen. The central issue is the personal interview. The Court of Justice of the European Union, in its judgment of the thirtieth of November two thousand twenty-three, clarified that the interview is an essential safeguard: it must take place before the transfer decision, it must be conducted in a language that the applicant understands, in conditions guaranteeing confidentiality, and it must allow the applicant to present any relevant personal circumstances. Moreover, the State must draft a written summary containing at least the main information provided during the interview. In the case examined by the Court of Rome, this summary did not exist. The form produced by the administration contained only the applicant’s personal details and domicile, with no indication whatsoever of the questions asked, the answers provided, or any personal elements disclosed during the meeting. In such circumstances, the interview must be considered not validly conducted, and this automatically entails the annulment of the transfer decision. This outcome is confirmed both by the Court of Justice and by the recent case law of the Court of Cassation. The Court also found that it was not possible to remedy the violation through a judicial hearing, as this would have undermined the efficiency and speed required by the Dublin procedure. The consequence is that Italy must be considered competent to examine the application for international protection. See you in the next episode of the “Immigration Law” podcast. ift.tt/tKrTENn Title of the episode: Dublin transfers and information obligations: the Rome Court annuls the transfer to Slovenia (General Docket Number 37474 of 2025) Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast “Immigration Law”. Today I examine a decision of the Court of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, issued on the eighteenth of November two thousand twenty-five, in the proceeding entered under General Docket Number 37474 of the year 2025. The decree concerns the challenge brought against the decision of the Dublin Unit of the Ministry of the Interior, which had ordered the transfer of the applicant to Slovenia. The Court upheld the appeal, noting a failure to comply with the information obligations laid down in Articles four and five of Regulation (EU) number six hundred and four of two thousand thirteen. The central issue is the personal interview. The Court of Justice of the European Union, in its judgment of the thirtieth of November two thousand twenty-three, clarified that the interview is an essential safeguard: it must take place before the transfer decision, it must be conducted in a language that the applicant understands, in conditions guaranteeing confidentiality, and it must allow the applicant to present any relevant personal circumstances. Moreover, the State must draft a written summary containing at least the main information provided during the interview. In the case examined by the Court of Rome, this summary did not exist. The form produced by the administration contained only the applicant’s personal details and domicile, with no indication whatsoever of the questions asked, the answers provided, or any personal elements disclosed during the meeting. In such circumstances, the interview must be considered not validly conducted, and this automatically entails the annulment of the transfer decision. This outcome is confirmed both by the Court of Justice and by the recent case law of the Court of Cassation. The Court also found that it was not possible to remedy the violation through a judicial hearing, as this would have undermined the efficiency and speed required by the Dublin procedure. The consequence is that Italy must be considered competent to examine the application for international protection. See you in the next episode of the “Immigration Law” podcast.

New on TikTok: ️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato” Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo una decisione importante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aiuta a comprendere meglio la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per “casi particolari” ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione. Il caso riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro presso un circo, cioè una delle ipotesi particolari previste dall’articolo 27, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 286 del 1998. Dopo la fine di quel contratto, l’interessato aveva trovato un impiego come magazziniere e aveva chiesto il rinnovo del permesso, rilasciato però in precedenza con la dicitura “lavoro subordinato”. La Questura ha negato il rinnovo, ritenendo che si trattasse in realtà di un permesso rilasciato per “casi particolari di lavoro-spettacolo”, quindi non convertibile e non rinnovabile se il rapporto originario era cessato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo che la Questura avesse annullato in autotutela un titolo valido e che l’Amministrazione dovesse comunque considerare la sua integrazione lavorativa e familiare in Italia. Il Tribunale, con sentenza numero 1846 del 2025, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la natura del titolo non dipende dalla semplice dicitura stampata sul documento, ma dal complessivo iter autorizzatorio: dal nulla osta, dal visto e dalle norme di riferimento. Anche se il permesso riportava “lavoro subordinato”, l’ingresso era avvenuto per lavoro-spettacolo, e dunque si applicava la disciplina speciale prevista dall’articolo 40 del regolamento di attuazione, il D.P.R. 394 del 1999. Secondo il TAR, l’errore di stampa non muta la sostanza del titolo. In questi casi, il permesso può essere rinnovato solo in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un’altra tipologia. Inoltre, l’affidamento del cittadino straniero non è tutelabile se contrasta con un divieto di legge espresso. Infine, la tutela della vita familiare e privata – prevista dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 del Testo Unico – non può essere invocata in assenza di un provvedimento espulsivo, né per aggirare il sistema dei flussi d’ingresso. La sentenza ribadisce anche il principio della buona fede reciproca nei rapporti tra cittadino straniero e pubblica amministrazione, ma precisa che tale principio non può travolgere i limiti imposti dalla normativa sui flussi e sulle quote d’ingresso. Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci risentiamo presto con un nuovo approfondimento su una sentenza che incide concretamente sulla vita degli stranieri in Italia. ift.tt/1ZNa0Ac ️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato” Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo una decisione importante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aiuta a comprendere meglio la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per “casi particolari” ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione. Il caso riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro presso un circo, cioè una delle ipotesi particolari previste dall’articolo 27, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 286 del 1998. Dopo la fine di quel contratto, l’interessato aveva trovato un impiego come magazziniere e aveva chiesto il rinnovo del permesso, rilasciato però in precedenza con la dicitura “lavoro subordinato”. La Questura ha negato il rinnovo, ritenendo che si trattasse in realtà di un permesso rilasciato per “casi particolari di lavoro-spettacolo”, quindi non convertibile e non rinnovabile se il rapporto originario era cessato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo che la Questura avesse annullato in autotutela un titolo valido e che l’Amministrazione dovesse comunque considerare la sua integrazione lavorativa e familiare in Italia. Il Tribunale, con sentenza numero 1846 del 2025, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la natura del titolo non dipende dalla semplice dicitura stampata sul documento, ma dal complessivo iter autorizzatorio: dal nulla osta, dal visto e dalle norme di riferimento. Anche se il permesso riportava “lavoro subordinato”, l’ingresso era avvenuto per lavoro-spettacolo, e dunque si applicava la disciplina speciale prevista dall’articolo 40 del regolamento di attuazione, il D.P.R. 394 del 1999. Secondo il TAR, l’errore di stampa non muta la sostanza del titolo. In questi casi, il permesso può essere rinnovato solo in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un’altra tipologia. Inoltre, l’affidamento del cittadino straniero non è tutelabile se contrasta con un divieto di legge espresso. Infine, la tutela della vita familiare e privata – prevista dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 del Testo Unico – non può essere invocata in assenza di un provvedimento espulsivo, né per aggirare il sistema dei flussi d’ingresso. La sentenza ribadisce anche il principio della buona fede reciproca nei rapporti tra cittadino straniero e pubblica amministrazione, ma precisa che tale principio non può travolgere i limiti imposti dalla normativa sui flussi e sulle quote d’ingresso. Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci risentiamo presto con un nuovo approfondimento su una sentenza che incide concretamente sulla vita degli stranieri in Italia.

New on TikTok: ️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Titolo: Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano Benvenuti ad una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e in questo episodio spiegherò in modo pratico come funziona la procedura per richiedere un visto per coesione familiare con un cittadino italiano. Il diritto alla coesione familiare nasce dal Decreto Legislativo 30 del 2007, che attua la direttiva europea 2004 numero 38, e trova fondamento negli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione e nell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. È un diritto soggettivo, che tutela la possibilità per i familiari di cittadini italiani o europei di vivere insieme in Italia. Chi si trova all’estero deve rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato d’Italia del proprio Paese, presentando la domanda di visto e la documentazione che dimostra il legame di parentela, la dipendenza economica e la disponibilità di un’abitazione idonea in Italia. La trasmissione può avvenire anche tramite PEC, e l’amministrazione è tenuta a riceverla e ad avviare il procedimento. Spesso i consolati si appoggiano al portale VFS Global per gestire le prenotazioni. Può però accadere che il sistema non preveda la categoria corretta per “altri familiari a carico”, come nel caso di fratelli o sorelle. In queste situazioni, la domanda può comunque essere inviata via PEC: la mancanza di una voce nel sistema non può impedire l’esercizio di un diritto previsto dalla legge. Se la rappresentanza diplomatica non risponde o rinvia solo a siti informativi, il richiedente può proporre ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile davanti al Tribunale di Roma, che è competente per i procedimenti relativi ai consolati italiani. Il giudice può ordinare la fissazione dell’appuntamento o la formalizzazione della domanda. In sintesi, la coesione familiare è una procedura che serve a rendere effettivo un diritto riconosciuto sia dall’ordinamento nazionale che da quello europeo. La pubblica amministrazione deve garantire la possibilità di presentare la domanda, esaminarla e rispondere con un provvedimento motivato. Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che spiega in modo chiaro le regole e gli strumenti del diritto dell’immigrazione in Italia. ift.tt/UY0FVR8 ️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Titolo: Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano Benvenuti ad una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e in questo episodio spiegherò in modo pratico come funziona la procedura per richiedere un visto per coesione familiare con un cittadino italiano. Il diritto alla coesione familiare nasce dal Decreto Legislativo 30 del 2007, che attua la direttiva europea 2004 numero 38, e trova fondamento negli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione e nell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. È un diritto soggettivo, che tutela la possibilità per i familiari di cittadini italiani o europei di vivere insieme in Italia. Chi si trova all’estero deve rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato d’Italia del proprio Paese, presentando la domanda di visto e la documentazione che dimostra il legame di parentela, la dipendenza economica e la disponibilità di un’abitazione idonea in Italia. La trasmissione può avvenire anche tramite PEC, e l’amministrazione è tenuta a riceverla e ad avviare il procedimento. Spesso i consolati si appoggiano al portale VFS Global per gestire le prenotazioni. Può però accadere che il sistema non preveda la categoria corretta per “altri familiari a carico”, come nel caso di fratelli o sorelle. In queste situazioni, la domanda può comunque essere inviata via PEC: la mancanza di una voce nel sistema non può impedire l’esercizio di un diritto previsto dalla legge. Se la rappresentanza diplomatica non risponde o rinvia solo a siti informativi, il richiedente può proporre ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile davanti al Tribunale di Roma, che è competente per i procedimenti relativi ai consolati italiani. Il giudice può ordinare la fissazione dell’appuntamento o la formalizzazione della domanda. In sintesi, la coesione familiare è una procedura che serve a rendere effettivo un diritto riconosciuto sia dall’ordinamento nazionale che da quello europeo. La pubblica amministrazione deve garantire la possibilità di presentare la domanda, esaminarla e rispondere con un provvedimento motivato. Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che spiega in modo chiaro le regole e gli strumenti del diritto dell’immigrazione in Italia.

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New on TikTok: Bölümün Başlığı: Dublin transferleri ve bilgilendirme yükümlülükleri: Roma Mahkemesi Slovenya’ya transferi iptal ediyor (Genel Esas Numarası 37474 – 2025) Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo ve bu, “Göç Hukuku” podcastinin yeni bir bölümüdür. Bugün, Roma Mahkemesi’nin Kişi Hakları ve Göç Bölümü tarafından on sekiz Kasım iki bin yirmi beş tarihinde verilen ve Genel Esas Numarası 37474 – 2025 ile kayıtlı olan bir kararı inceliyorum. Karar, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Dublin Birimi tarafından verilen ve başvuru sahibinin Slovenya’ya transferini öngören işleme karşı yapılan itirazla ilgilidir. Mahkeme, itirazı kabul etmiş ve Avrupa Birliği’nin 2013 tarihli 604 sayılı Dublin Tüzüğü’nün dördüncü ve beşinci maddelerinde düzenlenen bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmadığını tespit etmiştir. Dosyanın merkezi noktası, kişisel mülakattır. Avrupa Birliği Adalet Divanı, otuz Kasım iki bin yirmi üç tarihli kararında, mülakatın vazgeçilmez bir güvence olduğunu açıkça belirtmiştir: Mülakat, transfer kararından önce yapılmalı, başvuru sahibinin anlayabileceği bir dilde gerçekleştirilmelidir, mahremiyet şartları sağlanmalı ve başvuru sahibine kendi durumuyla ilgili önemli kişisel unsurları açıklama imkânı tanımalıdır. Ayrıca, üye devletin mülakat sırasında verilen başlıca bilgileri içeren yazılı bir özet hazırlaması zorunludur. Roma Mahkemesi’nin incelediği dosyada böyle bir özet bulunmamaktadır. İdare tarafından sunulan formda yalnızca başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve adresi yer almakta olup, mülakatın içeriğine, sorulan sorulara veya verilen yanıtlara dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda mülakat usule uygun yapılmış sayılmaz ve transfer kararının otomatik olarak iptal edilmesi gerekir. Bu sonuç hem Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın hem de İtalya Yargıtayının yakın tarihli içtihatlarıyla uyumludur. Mahkeme ayrıca, bu eksikliğin yargısal bir dinleme ile telafi edilemeyeceğini, çünkü bunun Dublin prosedürünün gerektirdiği hızla bağdaşmadığını belirtmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin uluslararası koruma talebini değerlendirme yetkisinin İtalya’ya ait olduğu sonucuna varılmıştır. “Göç Hukuku” podcastinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. ift.tt/0UFMEtk Bölümün Başlığı: Dublin transferleri ve bilgilendirme yükümlülükleri: Roma Mahkemesi Slovenya’ya transferi iptal ediyor (Genel Esas Numarası 37474 – 2025) Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo ve bu, “Göç Hukuku” podcastinin yeni bir bölümüdür. Bugün, Roma Mahkemesi’nin Kişi Hakları ve Göç Bölümü tarafından on sekiz Kasım iki bin yirmi beş tarihinde verilen ve Genel Esas Numarası 37474 – 2025 ile kayıtlı olan bir kararı inceliyorum. Karar, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Dublin Birimi tarafından verilen ve başvuru sahibinin Slovenya’ya transferini öngören işleme karşı yapılan itirazla ilgilidir. Mahkeme, itirazı kabul etmiş ve Avrupa Birliği’nin 2013 tarihli 604 sayılı Dublin Tüzüğü’nün dördüncü ve beşinci maddelerinde düzenlenen bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmadığını tespit etmiştir. Dosyanın merkezi noktası, kişisel mülakattır. Avrupa Birliği Adalet Divanı, otuz Kasım iki bin yirmi üç tarihli kararında, mülakatın vazgeçilmez bir güvence olduğunu açıkça belirtmiştir: Mülakat, transfer kararından önce yapılmalı, başvuru sahibinin anlayabileceği bir dilde gerçekleştirilmelidir, mahremiyet şartları sağlanmalı ve başvuru sahibine kendi durumuyla ilgili önemli kişisel unsurları açıklama imkânı tanımalıdır. Ayrıca, üye devletin mülakat sırasında verilen başlıca bilgileri içeren yazılı bir özet hazırlaması zorunludur. Roma Mahkemesi’nin incelediği dosyada böyle bir özet bulunmamaktadır. İdare tarafından sunulan formda yalnızca başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve adresi yer almakta olup, mülakatın içeriğine, sorulan sorulara veya verilen yanıtlara dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda mülakat usule uygun yapılmış sayılmaz ve transfer kararının otomatik olarak iptal edilmesi gerekir. Bu sonuç hem Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın hem de İtalya Yargıtayının yakın tarihli içtihatlarıyla uyumludur. Mahkeme ayrıca, bu eksikliğin yargısal bir dinleme ile telafi edilemeyeceğini, çünkü bunun Dublin prosedürünün gerektirdiği hızla bağdaşmadığını belirtmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin uluslararası koruma talebini değerlendirme yetkisinin İtalya’ya ait olduğu sonucuna varılmıştır. “Göç Hukuku” podcastinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.

New on TikTok: Permesso di soggiorno per assistenza minori e bilanciamento familiare: cosa dice il TAR Campania Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo una decisione particolarmente significativa del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, pubblicata il 9 luglio 2025, con il numero 5148 dell’anno 2025, relativa alla revoca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro disposta dalla Questura di Benevento. È un caso che consente di chiarire un tema decisivo: quando sono in gioco legami familiari, soprattutto con un minore, l’amministrazione deve effettuare un vero e proprio giudizio di bilanciamento fra l’interesse pubblico e la tutela della vita familiare. Nel caso concreto, la Questura aveva revocato il permesso di soggiorno ritenendo fittizio il rapporto di lavoro dichiarato, poiché l’azienda presso cui la cittadina straniera risultava occupata era inesistente. La ricorrente aveva evidenziato la propria condizione familiare: madre di una bambina residente in Italia e inserita in un contesto delicato a causa delle condizioni di salute del padre. La Questura aveva sostenuto che questa situazione avrebbe potuto essere gestita attraverso il ricorso al permesso di soggiorno per assistenza minori, lo strumento previsto dall’articolo 31 del Testo Unico sull’Immigrazione. In altre parole, l’amministrazione riteneva che non fosse necessario mantenere il titolo per motivi di lavoro, potendo la donna fare uso di questo diverso istituto. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto questa impostazione non conforme alla legge. Secondo la giurisprudenza consolidata – richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la decisione del 24 giugno 2022, numero 5210 – l’amministrazione, quando esamina il rilascio, il rinnovo o la revoca di un titolo di soggiorno, deve valutare concretamente i legami familiari, senza rifugiarsi in soluzioni alternative che non corrispondono alla natura del titolo posseduto. Il giudice ha anche chiarito la funzione del permesso per assistenza minori. È un permesso che persegue una finalità specifica: viene concesso “per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore” ed è revocabile al venir meno delle condizioni che lo giustificano. Non può sostituire automaticamente un permesso ordinario fondato sulla stabilità familiare e non può essere usato per eludere il bilanciamento imposto dalla legge. Il cuore della pronuncia è semplice e netto: la tutela dell’unità familiare richiede una valutazione concreta, attuale e completa. Poiché questa valutazione mancava, il provvedimento amministrativo è stato giudicato illegittimo e annullato. La decisione richiama inoltre l’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione, ricordando che la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e che la persona ha diritto a un periodo minimo per cercare una nuova occupazione. È una pronuncia importante, utile per tutte le situazioni in cui la pubblica amministrazione tenta scorciatoie, ignorando la realtà dei legami familiari e le condizioni del minore coinvolto. L’immigrazione non è mai un dato astratto: riguarda percorsi personali, responsabilità genitoriali e processi di integrazione che l’ordinamento tutela con precisione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Ti ringrazio per aver ascoltato questo nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci sentiamo presto per un altro approfondimento. ift.tt/35h6Ma2 Permesso di soggiorno per assistenza minori e bilanciamento familiare: cosa dice il TAR Campania Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo una decisione particolarmente significativa del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, pubblicata il 9 luglio 2025, con il numero 5148 dell’anno 2025, relativa alla revoca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro disposta dalla Questura di Benevento. È un caso che consente di chiarire un tema decisivo: quando sono in gioco legami familiari, soprattutto con un minore, l’amministrazione deve effettuare un vero e proprio giudizio di bilanciamento fra l’interesse pubblico e la tutela della vita familiare. Nel caso concreto, la Questura aveva revocato il permesso di soggiorno ritenendo fittizio il rapporto di lavoro dichiarato, poiché l’azienda presso cui la cittadina straniera risultava occupata era inesistente. La ricorrente aveva evidenziato la propria condizione familiare: madre di una bambina residente in Italia e inserita in un contesto delicato a causa delle condizioni di salute del padre. La Questura aveva sostenuto che questa situazione avrebbe potuto essere gestita attraverso il ricorso al permesso di soggiorno per assistenza minori, lo strumento previsto dall’articolo 31 del Testo Unico sull’Immigrazione. In altre parole, l’amministrazione riteneva che non fosse necessario mantenere il titolo per motivi di lavoro, potendo la donna fare uso di questo diverso istituto. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto questa impostazione non conforme alla legge. Secondo la giurisprudenza consolidata – richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la decisione del 24 giugno 2022, numero 5210 – l’amministrazione, quando esamina il rilascio, il rinnovo o la revoca di un titolo di soggiorno, deve valutare concretamente i legami familiari, senza rifugiarsi in soluzioni alternative che non corrispondono alla natura del titolo posseduto. Il giudice ha anche chiarito la funzione del permesso per assistenza minori. È un permesso che persegue una finalità specifica: viene concesso “per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore” ed è revocabile al venir meno delle condizioni che lo giustificano. Non può sostituire automaticamente un permesso ordinario fondato sulla stabilità familiare e non può essere usato per eludere il bilanciamento imposto dalla legge. Il cuore della pronuncia è semplice e netto: la tutela dell’unità familiare richiede una valutazione concreta, attuale e completa. Poiché questa valutazione mancava, il provvedimento amministrativo è stato giudicato illegittimo e annullato. La decisione richiama inoltre l’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione, ricordando che la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e che la persona ha diritto a un periodo minimo per cercare una nuova occupazione. È una pronuncia importante, utile per tutte le situazioni in cui la pubblica amministrazione tenta scorciatoie, ignorando la realtà dei legami familiari e le condizioni del minore coinvolto. L’immigrazione non è mai un dato astratto: riguarda percorsi personali, responsabilità genitoriali e processi di integrazione che l’ordinamento tutela con precisione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Ti ringrazio per aver ascoltato questo nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci sentiamo presto per un altro approfondimento.

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