d a r i u s
Official since 1994
LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 – Suppl. Ordinario n. 11 ) note:
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 2 Usi delle acque
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell’acqua.
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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 – Suppl. Ordinario n. 11 ) note:
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 2 Usi delle acque
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell’acqua.